STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

NIE WIEM

ART. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore” o “CTS”) e successive modifiche e integrazioni, una associazione avente la seguente denominazione: “NIE WIEM aps”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Ancona e con durata illimitata. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di associazioni di promozione sociale.

L’utilizzo nella denominazione della locuzione “associazione di promozione sociale” o dell’acronimo “aps” è strettamente legato all’iscrizione nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, fino a che questo sarà in vigore, e all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, l’associazione non sia più iscritta, per qualsiasi causa, all’uno o all’altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione. E’ fatto divieto di utilizzare il riferimento ad “associazione di promozione sociale” in assenza dell’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

Carattere dell’associazione

L’associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall’art. 35 del Codice del Terzo Settore, si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato, personale, spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L’associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

ART. 3

Scopo, finalità e attività

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, consistenti nel perseguire il bene comune con lo scopo di elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, e valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.

L’associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

In particolare l’associazione si propone di:

a) ideare, promuovere e realizzare opere e iniziative di carattere sociale, culturale, artistico e socio-sanitario rivolte a tutti e, in particolare, a persone svantaggiate, loro familiari e operatori del settore;

b) contribuire alla valorizzazione, alla promozione e allo sviluppo della vita sociale, culturale e artistica a livello locale, nazionale e internazionale, attraverso la gestione partecipata ed egualitaria delle attività;

c) facilitare il contatto e lo scambio fra gli artisti e le altre componenti della società civile; il dialogo fra i cittadini, anche i più svantaggiati, fra loro e con le istituzioni;

d) favorire lo sviluppo del senso critico nella cittadinanza, le occasioni di incontro artistico, culturale e sociale nonché l’apertura di spazi di conoscenza, spettacolo e dialogo;

e) favorire la divulgazione e la circolazione dei saperi attraverso gli spazi artistici e culturali già esistenti (biblioteche, teatri, musei, ma anche bar, locali e luoghi di aggregazione aperti alla musica, alla poesia e alle altre forme d’arte), creandone inoltre di nuovi ed atipici, anche virtuali;

f) promuovere artisti e studiosi, con particolare attenzione per quelli emergenti e operanti nei territori interessati dalle attività dell’Associazione, e tenere viva la memoria di quelli scomparsi.

L’associazione persegue i predetti fini mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, previste dall’art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati;

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive

modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;

L’associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale sopra elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche (elenco esemplificativo e non esaustivo):

– ideare, organizzare e promuovere manifestazioni artistiche e culturali in ambito sociale, culturale e artistico e socio-sanitario in particolare nel campo della poesia, del cinema, della letteratura, del teatro, della musica, della danza, della medicina narrativa, dell’arte terapia, ecc. rivolte a tutti, con particolare attenzione ai soggetti più svantaggiati;

– organizzare incontri, dibattiti, conferenze, tavole rotonde, laboratori, seminari e corsi, per promuovere le arti, i saperi e sviluppare lo spirito critico nella cittadinanza, agendo sul territorio, compresi i luoghi di disagio ed emarginazione;

– divulgare notizie ed informazioni di rilevanza culturale ed artistica;

– pubblicare riviste, libri e altri materiali culturali, anche in formato digitale e su supporto elettronico;

– favorire la circolazione dei saperi attraverso gli spazi artistici già esistenti (biblioteche, teatri, musei, bar, locali e luoghi di aggregazioni aperti alla musica, alla poesia e alle altre forme di arte), creandone inoltre nuovi ed atipici , anche virtuali di divulgazione e partecipazione culturale (web-radio, web-tv, forum telematici di discussione, web-log);

– apertura di spazi di conoscenza, spettacolo e dialogo, promozione di artisti emergenti e giovani studiosi con particolare attenzione per quelli operanti nei territori interessati dall’attività della associazione e tenere viva la memoria di quelli scomparsi

– produrre opere cinematografiche, serie tv, trasmissioni televisive;

– organizzare viaggi culturali;

– svolgere ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statutari.

L’associazione può svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse documentandone il carattere secondario e strumentale come previsto negli artt. 9 e 16 del presente statuto.

L’associazione può svolgere anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4

Ammissione e numero degli associati

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

L’elenco degli associati è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte degli associati.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze nel rispetto dello statuto e del regolamento.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Tuttavia, se entro giorni 30 dal ricevimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, all’interessato non perviene alcuna comunicazione, la domanda di ammissione deve intendersi accolta.

All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall’assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è presentata, sia in caso di comunicazione della delibera di ammissione sia in caso di silenzio-assenso.

L’adesione all’associazione garantisce all’associato il diritto di voto in assemblea per i soli soci che hanno compiuto i 15 anni di età, nei termini di cui al successivo art. 8, e a quelli maggiori di età il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali. Il voto di coloro che non abbiano compiuto i 15 anni può essere espresso da un genitore o da chi ne fa le veci.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione presso l’associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all’instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi, fatta espressa accettazione da parte dell’interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge per la stipula di polizze assicurative.

ART. 5

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

– eleggere gli organi associativi e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;

– esaminare i libri sociali secondo modalità e termini di cui al successivo art. 18;

– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

– frequentare i locali dell’associazione;

– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l’obbligo di:

– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

– svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, salvo quanto previsto dall’art. 36 del Codice del Terzo Settore;

– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;

– avere un comportamento verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

ART. 6

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato mediante lettera semplice, raccomandata o email. Il soggetto interessato potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta, anche via email, all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’associazione, la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. Il recesso per giusta causa ha invece effetto immediato, a decorrere dall’avvenuto ricevimento della comunicazione scritta.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7

Organi dell’associazione

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea;

  • Il Consiglio direttivo;

  • il Presidente;

  • il Presidente Emerito;

  • il Vice-Presidente

  • il Segretario;

  • l’Organo di controllo, se nominato;

  • il Revisore legale, se nominato.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione e documentate, salvo quanto previsto e consentito dal D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. e, entro detti limiti, dal presente statuto, fermi restando i principi sanciti dal citato decreto legislativo, in particolare dall’art. 8 del medesimo.

ART. 8

Assemblea

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e secondo quanto previsto all’art. 4 del presente statuto.

Ciascun associato ha un voto. Il voto dei soci ha lo stesso peso ma, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (anche a mezzo email o sms o altra forma di messaggio al numero di utenza cellulare dell’associato, purché si tratti di mezzo idoneo a garantire la ricezione), contenente il luogo (anche virtuale in caso di riunione mediante videoconferenza), la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo (anche email o numero di utenza cellulare) risultante dal libro degli associati.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  • approva il bilancio di esercizio;

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • delibera sulla esclusione degli associati;

  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  • delibera lo scioglimento dell’associazione;

  • delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L’assemblea straordinaria indetta per modifiche statutarie, trasformazione, fusione o scissione dell’associazione è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli associati, in proprio o per delega, in prima convocazione e di un terzo degli associati in seconda convocazione.

In ogni caso l’Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre un’assemblea straordinaria che delibera con la presenza ed il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, qualora fosse necessario, da persona designata dall’assemblea.

I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell’assemblea fra i presenti. Il verbale dell’assemblea figurerà nell’apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale o inviato via email agli associati.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’assemblea, fungendo questi da segretario. La partecipazione all’assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l’individuazione univoca del partecipante / votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo in sede di convocazione.

ART. 9

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

– definire tipologie e modalità di svolgimento delle eventuali attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore;

– documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;

– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione dei soci;

– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

– occuparsi della tenuta dei libri dell’associazione di cui all’art. 18 del presente statuto;

– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

– conferire o revocare procure.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, maggiorenni, compreso tra 3 e 25, nominati dall’Assemblea per la durata di due anni e sono rieleggibili.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l’art. 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un terzo dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, anche a mezzo email, spedito almeno cinque giorni prima, contenente luogo, data e ora nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telefonica senza il rispetto del predetto termine.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando è presente almeno un terzo dei componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più consiglieri, purché meno della metà, subentreranno gli associati che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio Direttivo. A parità di voti sarà nominato l’associato che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Ai membri del Consiglio Direttivo può essere attribuito un compenso negli stretti limiti di cui all’art. 8, comma 1, lettera a), del Codice del Terzo Settore.

ART. 10

Presidente, Presidente emerito, Vice-Presidente e Segretario

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti ed è rieleggibile.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente può essere rieletto, senza limiti di numero di mandati.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Presidente, oltre a sovrintendere all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, ha il compito di convocare l’Assemblea degli associati almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci. In tal caso, l’Assemblea degli associati viene convocata entro il trentuno dicembre.

Il Presidente, quando termina il suo mandato, assume la carica di Presidente emerito.

Il/I Presidente/i emerito/i ha/hanno il compito di mediare le situazioni di conflitto all’interno dell’assemblea dei soci e del Direttivo.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni o in caso di dimissioni del Presidente, nelle more dell’elezione del nuovo. Il Vice-Presidente è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente.

Il Presidente può attribuire al Vice-Presidente particolari funzioni ed incarichi, nonché conferirgli deleghe per il compimento degli atti di amministrazione.

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente. Il Segretario formula, una volta sentito il Presidente, l’ordine del giorno del Consiglio Direttivo nel quale sono inseriti anche gli eventuali argomenti indicati da altri membri del Consiglio Direttivo stesso. Il Segretario, su delega del Consiglio Direttivo, tiene i libri di cui all’art. 18 del presente statuto.

ART. 11

Organo di controllo

L’Organo di controllo è monocratico ed è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Il componente dell’Organo di controllo, al quale si applica l’art. 2399 del codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell’art. 2397 del codice civile.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell’Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell’art. 2397 del codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

ART. 12

Revisione legale dei conti

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART. 13

Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 13, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

Risorse economiche

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 16

Bilancio di esercizio

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 3 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17

Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superino i limiti previsti dalla legge, l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo e organo di controllo e agli associati.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superino l’ulteriore limite previsto dalla legge , l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 18

Libri

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

– libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo o del Segretario, su delega del Consiglio Direttivo;

– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo o del Segretario, su delega del Consiglio Direttivo;

– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo o del Segretario, su delega del Consiglio Direttivo;

– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo o del Segretario, su delega del Consiglio Direttivo;

– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo,

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta, redatta su carta semplice o inviata via fax o email, da recapitare al Presidente almeno dieci giorni prima della data di accesso agli atti stessi.

ART. 19

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

ART. 20

Lavoratori

Per lo svolgimento delle proprie attività l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie e comunque nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. 36 del Codice del Terzo Settore e da altre disposizioni di legge in materia.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati e comunque al limite previsto dalla legge.

ART. 21

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall’Assemblea o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, il codice civile e le altre norme di legge vigenti in materia.